Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

      1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
      2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
      3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
      4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di

 

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soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.